Lnd, ufficiale la riapertura del calciomercato fino al 10 febbraio

E’ ufficiale da ieri, fino al 10 febbraio è stata riaperta una finestra di mercato per il calcio dilettanlti. Il Consiglio Federale ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di unsupplemento della campagna di trasferimento per poter permettere a tutte le società di colmare eventuali carenze di organico derivanti dalla pandemia. Di seguito ilcomunicato ufficiale.

Il Consiglio Federale
− vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti volta ad ottenere la fissazione
di un periodo supplementare di campagna trasferimenti per le società del settore
dilettantistico che hanno dovuto sospendere l’attività, a causa dell’incremento dei contagi
da Covid 19 nelle ultime settimane;
− ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni addotte dalla stessa Lega Nazionale
Dilettanti ed al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società
e per i tesserati, di poter concedere una riapertura dei termini di tesseramento e di
svincolo secondo le modalità di cui all’allegato A), limitatamente alle società
dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché
a quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;
− visto il Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
d e l i b e r a
1) il C.U. n. 269/ A del 10 giugno 2021 è integrato dalle disposizioni contenute nell’allegato
sub A), che trovano applicazione esclusivamente per le società dilettantistiche che svolgono
attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché per quelle di calcio a cinque, che
svolgono attività soltanto a livello territoriale;
2) le disposizioni dell’allegato A) non sono applicabili quando alla operazione è interessata
una società diversa da quelle del punto 1) ed, in caso di svolgimento di plurime attività da
parte di una medesima società, i tesserati acquisiti nel periodo supplementare potranno essere
schierati soltanto nelle attività per le quali trovano applicazione le disposizioni.

All. A)
A) Il punto 2 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la previsione del seguente
ulteriore periodo di campagna trasferimenti:
c) da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00)
B) Il punto 5 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la seguente previsione:
da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00) è consentita la
risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo tra le società dilettantistiche
interessate dalla applicazione del provvedimento ed, all’esito della risoluzione, è altresì
consentito anche in deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F. l’ulteriore trasferimento del
calciatore, sia a titolo temporaneo, sia a titolo definitivo, sempre nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 95 comma 2 delle N.O.I.F.;
C) Il punto 6 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio
2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;
D) Il punto 7 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio
2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;
E) Il punto 8) lett. c) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo all’art. 101, comma 5 delle
N.O.I.F. è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi
previsto del 30 dicembre 2021;
F) Il punto 8) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo alle liste di svincolo suppletive di
cui all’art. 107 delle N.O.I.F. è integrato con le seguenti previsioni:
F1) dal 26 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022(ore 19.00) è consentito il deposito telematico
delle liste di svincolo da parte delle società interessate dalla applicazione del provvedimento
limitatamente ai tesserati con accordi economici ex art. 94 ter e previa sottoscrizione del
modulo di svincolo da parte del tesserato;
F2) il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo di cui alla lett. F1) deve avvenire dal
3 febbraio 2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *