Eccellenza e Promozione 2026-2027: due quote

Due quote: una del 2007 e una del 2008 in Eccellenza e Promozione. E’ quanto stabilito dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2026-2027. I comitati regionali potranno aumentarle, di uno, o diminuire, con una deroga. Ricordiamo che nella stagione in corso in Toscana è obbligo una quota 2007 per l’Eccellenza e una 2006 per la Promozione. Giovedì 19 febbraio il comitato regionale toscano deciderà sull’opzione da scegliere per il prossimo campionato. Di seguito il comunicato della Lnd.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Febbraio, ha
deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei
calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2026/2027,
riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione,
con esclusione delle gare relative alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e
delle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di
Eccellenza:

STAGIONE 2026-2027 QUOTE ECCELLENZA E PROMOZIONE

1 nato da 1.1.2007 1 nato da 1.1.2008

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e,
quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori
sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi
di infortuni dei succitati calciatori.
Qualora i Comitati volessero prevedere, nel proprio ambito, un numero aggiuntivo
all’obbligo minimo di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, lo stesso non potrà essere
superiore a un calciatore per ciascun Campionato di Eccellenza e Promozione maschile. Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D., i Comitati potranno prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni in deroga a quelle previste dalla direttiva minima di impiego dei calciatori in relazione all’età.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati
e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori
sanzioni.

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